ISTITUZIONI
Una realtà al tramonto: le corporazioni e i loro Statuti
nel Settecento milanese. Tra mestieri e professioni,
tra manifattura e commercio
Gigliola di Renzo Villata
Statuti dell'università dei mercanti d'aguggie, coronami, chincaglie d'ogni sorte, ed altre merci di Venezia, Germania ec... , Coltellari ed altri Ferramenti da Taglio, ec… Milano, per Carlo Giuseppe Quinto, 1741
GLI STATUTI SETTECENTESCHI DEI MERCANTI DI FERRAMENTA
Gli statuti dei mercanti in articoli di ferro, esito di un’aggregazione ai mercanti «d’aguggie» dei mercanti «de' Coronami e Chincaglierie d'ogni sorte ed altre Merci di Venezia ec.» e «de’ Mercanti Coltellari ^ ed altri Ferramenti da taglio ec.», «ad tollendos abusus et fraudes…», di cui qui si riproduce Il frontespizio, contengono un’ampia disciplina dell’organizzazione dell’arte in tutte le sue articolazioni, secondo costanti che, per diversi aspetti, si ritrovano negli statuti di altre arti: sono sottoposti all’approvazione del Senato e pure da questo ‘modificati’ in alcuni dei capitoli dove necessario. Si contempla l’elezione annuale dell’abate attraverso una designazione da parte dell’abate precedente di tre soggetti stimati abili a ricoprire l’importante incarico, di cui poi uno è scelto mediante ballottaggio tra gli immatricolati. L’abate è affiancato, oltre che da un notaio cancelliere da quattro sindaci e due tesorieri, destinati ad essere poi ridotti a due sindaci e un tesoriere a seguito di voto segreto. Esercita la giurisdizione che esercita con procedimento sommario amministrando «pronta e sommaria giustizia», «avuto riguardo alla sola verità del fatto», tanto per le controversie tra gli immatricolati quanto nei confronti di terzi coinvolti in affari attinenti all’università: lo fa, assolvendo e condannando e procedendo all’esecuzione reale con limiti per la personale (per la quale è richiesto il concorso del Vicario di Provvisione), fino alla somma di lire cento imperiali «senza consiglio di Savio» e «con consiglio di Savio» fino a trecento lire imperiali. L’immatricolazione segue dopo cinque anni di esercizio dell’arte con un altro immatricolato e il pagamento di una determinata somma; si fissano norme ‘severe’ per lavoranti o giovani di bottega e un elenco delle merci possibile oggetto di contrattazione.
__ Santoro 1955; Cipolla 1958, pp. 355-357; Frangioni 1998, p. 412 (n. 7226); IArchive