ISTITUZIONI
Una realtà al tramonto: le corporazioni e i loro Statuti
nel Settecento milanese. Tra mestieri e professioni,
tra manifattura e commercio
Gigliola di Renzo Villata
Statuti dell'Università e scuola de recamatori della città e ducato di Milano approvati dal Senato Eccellentissimo sotto li 19 dicembre 1583 e per ordine del medesmo pubblicati sotto li 8 ottobre 1585 , Milano, Stamperia di Carlo Bolzani a spese dell’Università, 1738
I RICAMATORI AMBROSIANI E I LORO STATUTI RIPUBBLICATI
Il frontespizio degli statuti dei ricamatori, approvato da Filippo II di Spagna nel 1583 e ristampato nel 1738, come si legge nel frontespizio. La disciplina di chi esercita l’arte è ispirata a regole severe, secondo le norme contenute. Abate, eletto annualmente, sindaci, ufficiali presidiano l’arte; l’abate ha la giurisdizione ‘esclusiva’ (salvo ricorso al Senato) sulle controversie e le questioni attinenti l’arte; sono previsti non solo Maestri, garzoni e lavoranti, con obbligo di notifica al Collegio del loro apprendistato, ma anche Maestre, immatricolati dopo un apprendistato di cinque anni. Pene dure (e obblighi di una «diligente perquisizione» a carico di abate e sindaci) sono contemplate per i ladri ed usurai che rubino («o altrimenti barattano» oro ed argento»), o anche solo per i ricamatori che siano a conoscenza di tali fatti, con obbligo incombente su ciascun ricamatore, nelle cui mani pervenga una certa quantità d’oro o «d’argento drappo» o altra cosa pertinente all’arte di ‘dubbia’ provenienza, di notificare il fatto e la persona, da cui ha avuto «la cosa» entro due giorni all’abate e ai sindaci.
__ Santoro 1955, pp. 75-76; Frangioni 1998, p. 415 (nr. 7297-7298); BEIC