ISTITUZIONI
Una realtà al tramonto: le corporazioni e i loro Statuti
nel Settecento milanese. Tra mestieri e professioni,
tra manifattura e commercio
Gigliola di Renzo Villata
Statuti et ordini dell'Università dei pollaroli, pesci freschi, selvaticine ed ova di gallina di Milano approvati dal Senato Eccellentissimo l’anno 1601 fatti imprimere l’anno 1708
L’UNIVERSITAS AMBROSIANA DEI POLLAROLI, PESCI FRESCHI, SELVATICINE ED OVA DI GALLINA ALL’ALBA DEL SETTECENTO
Il volume degli statuti di cui qui si riproduce il frontespizio contiene le regole richieste dall’universitas, approvate dal Senato milanese e da Filippo III per porre rimedio alle falsità e frodi commesse in passato a loro danno e prevenirne di maggiori nel futuro. Le norme prevedono il diritto di riunirsi nel luogo prescelto degli appartenenti all’arte, l’elezione annuale di un abate, di un luogo tenente, di due sindaci scelti dall’abate, coadiuvati da un notaio «pubblico procuratore collegiato della città, attuario che riceve gli atti, firma i precetti e compie ciò che compete al suo ruolo. Sull’abate incombe l’obbligo/potere di amministrare la giustizia (è la giurisdizione esclusiva spettante alle arti) nelle controversie tra gli associati e nei confronti dei loro debitori con procedimento sommario, «sola facti veritate inspecta», possibilmente in maniera amichevole, come si legge. L’attività degli iscritti, obbligati ad un versamento di un tributo all’universitas diversificato secondo l’ambito, più o meno ampio delle merci vendute, è regolata nel suo svolgersi fino alla morte del ‘patrono’ della bottega, nella successione dei figli, agevolati nel continuare l’attività paterna; nei rapporti con i lavoranti e garzoni, anch’essi, ‘notificati’ dal padrone e soggetti a certi obblighi. Rilevanti i divieti di vendere «cosa falsificata e putrefatta, né una cosa per l’altra».
__ Jones 1939/1965; Santoro 1955; Frangioni 1998, p. 406 (n. 7108); GBooks