ISTITUZIONI
Una realtà al tramonto: le corporazioni e i loro Statuti
nel Settecento milanese. Tra mestieri e professioni,
tra manifattura e commercio
Gigliola di Renzo Villata
Statuti, ed ordini dell’Università de’ Ferrari, Calderari, Speronari, Chiodaroli, ed altri uniti della Città e Ducato di Milano approvati e confermati dall’Ecc.mo Senato di Milano e dall’ Ecc.mo Tribunale di Provvisione , s.a., ma non ante 1733
L’UNIVERSITAS DEI FERRARI, CALDERARI, SPERONARI, CHIODAROLI E I LORO STATUTI
L’immagine riprodotta è il frontespizio della ristampa avvenuta non prima del 1733 (20 marzo di quell’anno, data dell’ultima ordinatio del Vicario di provvisione in favore dell’università) degli statuti del 1730 dell’universitas che raccoglieva, sintetizzando, coloro che lavoravano articoli in ferro, «perché, per la scarsezza delle copie, da molti Maestri matricolati ignoravansi quali fossero le loro leggi» (p. 2 dell’ed.). Gli statuti del 1730, sulla falsariga di molti altri statuti corporativi, si aprono con le norme sull’elezione dell’abate dell’arte, dei consiglieri, del tesoriere. Disciplinano la giurisdizione dello stesso abate per le sole controversie riguardo agli immatricolati, da decidere con procedimento sommario ,vale a dire privo di formalità e celere, compresi lavoranti e garzoni, fino a un certo numero di lire imperiali (6), fissando anche, se necessario, il ricorso al consiglio del savio , la procedura di immatricolazione, che prevede la «collaudazione» e il previo pagamento di lire otto imperiali, nonché il divieto di esercitare l’attività se non si è immatricolati. Si aggiungono, come accennato, altre norme precedenti e altri provvedimenti fino a quello del Vicario di provvisione del 1733.
__ Fr. Valsecchi 1935, pp. 106-119 Santoro 1955; Frangioni 1998, p. 423 (nrr. 7432-7433); BEIC